Impianti elettrici ed impianti di messa a terra
Articolo letto 236 volte - Inserito in News da Impianti elettrici Cen alle ore 16:53 - Domenica, 30 Dicembre, 2007Nuove norme inerenti gli impianti elettrici, impianti contro le scariche atmosferiche ed impianti elettrici di messa a terra DPR 22/10/2001 n° 462
È stato pubblicato il DPR 22 0ttobre 2001 n°462 (G.U. n°6 del 08/01/2002) Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Il decreto semplifica gli adempimenti in materia di denuncia, verifica e controllo degli impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti di messa a terra, le principali modifiche sono:
La messa in esercizio dell’impianto avviene a seguito del rilascio del certificato di conformità dell’installatore (art.2).
Il rilascio del certificato di conformità da parte dell’installatore equivale all’omologazione dell’impianto (art.2).
Entro 30gg dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA competenti per territorio. Nei comuni dove è stato attivato lo sportello unico la certificazione è presentata allo stesso (art.2).
L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità degli impianti e trasmette le risultanze alla ASL o ARPA (art.3).
Le verifiche a campione sono onerose e sono a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione dell’impianto ed a sottoporlo a verifica periodica:
biennale per cantieri edili, locali adibiti ad uso medico e locali con rischio di incendio;
quinquennale per gli altri luoghi, (art.4)
Le verifiche periodiche, su richiesta dal datore di lavoro, vengono svolte dall’ARPA e dall’ASL, e le spese relative alla loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (art.4).
Il soggetto che effettua la verifica rilascia un apposito verbale da custodire a cura del datore di lavoro (art.4).
Per gli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione, l’omologazione è effettuata dalla ASL o ARPA (art.5).
Il datore di lavoro per gli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione, è tenuto ad effettuare regolare manutenzione dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni, in particolare:
la manutenzione è a cura dell’installatore;
la verifica biennale è di competenza della ASL o ARPA che, rilascia il verbale, la verifica è onerosa (art.6).
Verifiche straordinarie sono previste (art.7) nel caso di:
esito negativo della verifica periodica;
modifica sostanziale dell’impianto;
richiesta del datore di lavoro.
Il datore di lavoro comunica all’ISPESL e alla ASL (o all’ARPA) la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali, il trasferimento o spostamento dell’impianto, (art.8)
Sono abrogati art.9:
gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547;
gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2002
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