Impianti elettrici, svolta per le imprese
Articolo letto 1,028 volte - Inserito in News alle ore 9:23 - Domenica, 6 Aprile, 2008Dal 27 marzo scorso, la normativa sulla sicurezza degli impianti deve essere applicata ogni qual volta s’intendano effettuare nuove installazioni o interventi di manutenzione straordinaria all’interno di qualsiasi edificio. Edifici destinati a uso abitativo, sede di società, attività commerciale, industriale, agricola, di produzione o di intermediazione di beni e servizi, edifici di culto, scuole, luoghi di cura, magazzini, nonché edifici destinati a pubbliche finalità dello Stato o di enti pubblici. Consideriamo ora che cosa è necessario fare nel caso s’intenda procedere all’installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di un qualsiasi impianto (elettrico, radiotelevisivo, elettronico, idrico, di riscaldamento, antincendio e così via) in un edificio destinato ad attività commerciale, industriale o agricola. L’articolo 8 del decreto ministeriale 37/08 stabilisce che il committente deve rivolgersi a un’impresa abilitata, vale a dire dotata di certificazione rilasciata dalla Camera di commercio presso la quale è iscritta, che riporta l’abilitazione per gli impianti elencati dall’articolo 1, comma 2. Il committente che non dovesse adempiere a questa previsione, oltre a non ricevere garanzie, sotto il profilo sostanziale, è suscettibile di sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 1.000 euro (articolo 16 legge 46/90, non abrogato dal Dm 37/08).
Al termine dei lavori l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità, secondo il modello approvato dallo stesso decreto 37/08, sottoscritta dal responsabile tecnico (vale a dire colui che è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’articolo 4) e dal legale rappresentante dell’impresa. Le due figure all’interno dell’impresa possono anche coincidere.
Alla dichiarazione devono essere allegati alcuni documenti, in primis il progetto dell’impianto, redatto da un professionista iscritto all’Albo, se si superano i limiti dimensionali fissati dall’articolo 5 del decreto. Si dovranno, poi, allegare la relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati, eventuali dichiarazioni di conformità precedenti o parziali e la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (certificato CdC). Se il progetto non è previsto, dovrà essere allegato, in alternativa, uno schema dell’impianto realizzato, sottoscritto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Nell’ipotesi di allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica, di gas o di acqua, il committente dovrà consegnare, entro 30 giorni, al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità, pena la sospensione della fornitura. Inoltre, in caso di opere di installazione connesse a interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a denuncia d’inizio attività, il titolare del permesso o colui che ha presentato la denuncia dovrà depositare, contestualmente, il progetto degli impianti presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune dove devono essere realizzate le opere.
Opportuna la previsione della "sanatoria" introdotta dall’articolo 7, comma 6, per tutti quegli impianti (in particolare elettrici), realizzati a partire dal 13 marzo 1990 e fino al 26 marzo 2008, sprovvisti della dichiarazione di conformità. Basterà una «dichiarazione di rispondenza» rilasciata da un professionista iscritto all’Albo, con almeno cinque anni di attività nel settore impiantistico, se si tratta di opere per le quali è previsto l’obbligo di progettazione, o, negli altri casi, dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata, che riveste questo ruolo da almeno cinque anni.
Di rilievo anche l’affidamento della manutenzione ordinaria degli impianti, vale a dire l’attività destinata a contenere il degrado d’uso o gli interventi necessari per far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi e non modificano la struttura dell’impianto o la sua destinazione. L’articolo 10 del decreto 37/08 solleva il committente dall’obbligo di affidare questa attività a un’impresa abilitata, lasciandolo libero di provvedere mediante un qualsiasi soggetto, anche non abilitato, o di provvedere in proprio.
Al di fuori dei casi in cui il committente sia dotato di un ufficio tecnico interno, l’articolo 8 impone al proprietario dell’impianto di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa in vigore, considerando peraltro le istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa che ha realizzato gli impianti e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Questa previsione presuppone una capacità tecnica del proprietario, tale da garantire la loro corretta gestione.
(ILSOLE24ORE.COM)
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